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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Giudice del lavoro: per la prima volta applicata direttiva europea che obbliga azienda subentrante a rispettare contratti preesistenti

Dopo quasi 2 anni trascorsi con la mobilitazione permanente di Adl Cobas e dei lavoratori, difesi dall'avvocato Ettore Squillace, arriva il verdetto

Per la prima volta viene applicata nel cambio di appalto, la direttiva europea che obbliga l’azienda subentrante a applicare le condizioni contrattuali e contributive pre esistenti al cambio appalto. Una sentenza in qualche modo storica, quella ottenuta dall'avvocato Ettore Squillace. 

Lavoratori

I 6 lavoratori che hanno fatto ricorso, hanno vinto la causa e dovranno anche essere restituite loero le differenze retributive tra i due contratti nazionali. Il contratto che invece aveva imposto la cooperativa aveva una differenza retributiva sostanziale. L’azienda dovrà quindi tornare al contratto collettivo nazionale multiservizi, mentre quello che avevano applicato era “servizi fiduciari“. Dopo quasi 2 anni trascorsi con la mobilitazione permanente di Adl Cobas e dei lavoratori, arriva il verdetto: Sicuritalia dovrà applicare il ccnl Pulizia/Multiservizi, sostituendo quello dei Servizi Fiduciari che aveva gravemente penalizzato i lavoratori con una decurtazione dello stipendio. La vicenda ha dell’incredibile. I lavoratori, che sono una ventina a livello regionale ed operano nelle varie filiali di Intesa San Paolo con compiti anche di responsabilità, si erano visti decurtato il loro già esiguo salario previsto dal CCNL Multiservizi/Pulizie (circa 1200 € lorde al mese per 170 ore mensili – per un netto di circa 1000 €) di circa 400 €, passando ad un lordo orario di 4,60 € equivalente ad una paga lorda mensile di € 870, equivalente a circa 600 € netti.

2016

Dal mese di ottobre 2016 un gruppo di questi lavoratori che operano a Padova, Rovigo e Vicenza, dopo avere tentato varie strade con altri sindacati, si erano rivolti ad ADL e così si è deciso di intraprendere una iniziativa sindacale che si concretizzava in alcune iniziative di sciopero e con l’avvio dell’azione legale che contestava il cambio di appalto su due ordini di problemi: il primo era inerente al fatto che è entrata in vigore dal luglio del 2016 una nuova normativa (L. 122/2016) che recepisce una Direttiva Europea in tema di cambi di appalto; il secondo atteneva all’art. 36 della costituzione che con 600 € al mese non è possibile mantenere un livello di vita dignitoso per sé e per la propria famiglia. La risposta di Sicuritalia era stata di respingere ogni tentativo di accordo, rispondendo anche con trasferimenti di lavoratori che si erano esposti maggiormente. Ma questa ordinanza poteva rendere giustizia della battaglia avviata con questi lavoratori e apriva una nuova strada in tema di cambi di appalto, in quanto veniva sancito per la prima volta in Italia che, in caso di cambio di appalto, ed in assenza di discontinuità d’impresa l’acquisizione del personale addetto all’appalto ricondotto al trasferimento d’azienda. E dunque applicare l’art. 2112 c.c. che prevede che il rapporto di lavoro continui con il cessionario con conservazione di tutti i diritti che ne derivano con il passaggio al subentrante senza soluzione di continuità. Ciononostante Sicuritalia non recepiva la sentenza e i lavoratori si vedevano costretti a continuare il percorso di lotta sia davanti al posto di lavoro che nelle aule giudiziarie. Sicuritalia si rifiutava di reintegrare il lavoratore sospeso, di pagare quanto dovuto in termini di differenze retributive e di reinserire un altro lavoratore nel suo posto di lavoro a Padova, dopo che lo stesso era stato trasferito per ripicca in un altra sede. Tutto ciò in barba alla legge, oltre che alla giustizia che la legge tutela.

Sicuritalia

Si dava seguito alle azioni esecutive già in atto per far valere un diritto riconosciuto dalla giustizia in ben tre sentenze del Tribunale di Padova anche attraverso il pignoramento dei conti correnti della società. Finalmente, dopo tanto attesa, con sentenza del Tribunale di Padova del 26/10/2018, il giudice del lavoro di Padova. E’ stato sottolineato come nel caso in questione non sia riscontrabile una “discontinuità d’impresa”, l’acquisizione del personale addetto all’appalto dovrà essere ricondotto al trasferimento d’azienda. Infatti, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Dunque, recita la senteza: “accertato che nell’appalto di servizi di reception e guardiania presso Banca Intesa San Paolo Spa vi è stata una cessione d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cc con conseguente diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro con Sicuritalia Servizi fiduciari soc coop, alle medesime condizioni contrattuali e retributive godute in precedenza, ordina alla Società convenuta di ripristinare immediatamente il rapporto di lavoro dei ricorrenti nel rispetto di tali condizioni; condanna Sicuritalia Servizi Fiduciari a rifondere ai ricorrenti le spese legali”.

Vi è quindi una chiara condanna da parte del Giudice nei confronti di Sicuritalia, accogliendo in toto le richieste dei lavoratori non solo per quanto riguarda il ripristino del CCNL adatto ma anche per quanto riguarda le differenze retributive dei mesi passati. 

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