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Cronaca Via Enrico degli Scrovegni

"Whistleblowing", l'Ulss 6 Euganea approva la procedura per la segnalazione dei reati

Il dipendente che indica eventuali abusi o irregolarità verrà tutelato con l'anonimato

Si chiama “whistleblowing” ed è la disciplina volta a tutelare i lavoratori dipendenti che segnalano irregolarità e abusi di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro. E l'Ulss 6 Euganea ha approvato tale procedura, rivolta al proprio personale.

COME FUNZIONA

Come funziona il “whistleblowing”? Il lavoratore segnala eventuali condotte illecite o irregolarità di cui è venuto a conoscenza perché non venga pregiudicato un bene collettivo. Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni possono comprendere l’intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione di rilevanza penale (es. corruzione, concussione, peculato), le situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (es. nepotismo, assunzioni non trasparenti, false dichiarazioni), i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell’attività dell’Azienda a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (es. casi di sprechi, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, irregolarità contabili, azioni che pregiudicano l’immagine dell’Azienda, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità). La segnalazione, contenente le generalità del soggetto che la effettua, indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’Ulss, va inviata al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza aziendale. Il segnalante verrà tutelato e la sua identità non potrà essere rivelata. L’Ulss 6 Euganea ha recepito la Legge e approvato la “Procedura per la segnalazione di reati o irregolarità all’interno dell’Azienda Ulss 6”, disposizioni che applica a tutto il personale dipendente, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, nonché al personale convenzionato a vario titolo, ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi.

LA LEGGE

Lo scorso dicembre è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (GU n. 291) la Legge 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. A partire dal 29 dicembre 2017, viene introdotto il cosiddetto “whistleblowing”: le nuove norme modificano l’articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego D.Lgs. 165/2001 definito “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (e già introdotto dalla Legge n.190/2012), stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'autorità nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

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