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Martedì, 23 Aprile 2024
Economia

Rai su pc e videofonini: quando è obbligatorio pagare il canone

I chiarimenti del Ministero dopo le proteste mosse anche dalle associazioni di categoria padovane per la lettera con cui la Rai chiedeva a migliaia di lavoratori autonomi e piccole imprese di pagare il canone

Con la nota 12991/12 feb., il dipartimento delle Comunicazioni specifica quali sono gli apparecchi "idonei alla ricezione o adattabili alla ricezione della radiodiffusione" che sono obbligati al pagamento del canone Rai. Il chiarimento si è reso necessario dopo lo spolverone che la lettera spedita dalla Rai nelle scorse settimane ai liberi professionisti e alle piccole imprese aveva provocato tra le associazioni di categoria, fin da subito mossesi per protestare contro l'ennesima nuova tassa.

CHI NON PAGA. Al "dietrofront" con rettifica già annunciato dalla Rai che aveva precisato come a pagare doveno essere solo coloro che usano il pc come tv, ora la nota del Ministero cerca di fare ancora più chiarezza, riportando in un elenco le tipologie di apparecchiature "né atte, né adattabili alla ricezione della radiodiffusione", ossia non soggette al pagamento del canone: pc senza sintonizzatore tv, monitor per computer, casse acustiche, videocitofoni.

CHI PAGA. Rientrano invece tra le tipologie di apparecchiature "atte alla ricezione della radiodiffusione", dunque soggette a canone: ricevitori TV fissi, ricevitori TV portatili, ricevitori TV per mezzi mobili, ricevitori radio fissi, ricevitori radio portatili, ricevitori radio per mezzi mobili, terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (es. cellulare DVB-H), riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per es. lettore MP3 con radio FM integrata). E rientrano nella categoria delle "apparecchiature adattabili alla ricezione della radiodiffusione", dunque sempre soggette a canone: videoregistratore dotato di sintonizzatore TV, chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV, scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV, decoder per la TV digitale terrestre, ricevitore radio/TV satellitare, riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV senza trasduttori (per es. Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).

INOLTRE. La nota chiarisce ancora che :
1) Un apparecchio si intende idoneo a ricevere radioaudizioni se e solo se include fin dall’origine gli stadi di un ricevitore completo (sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio / video per i servizi televisivi)
2) Un apparecchio si intende adattabile a ricevere radiodiffusioni se e solo se include almeno uno stato sintonizzatore radio ma è privo di decodificatore o dei trasduttori.

LA CIRCOLARE. Chi desiderasse avere la circolare del dipartimento della Comunicazione con la nota dell’Ufficio legale della Confesercenti può chiederlo alla seguente mail: info@confpd.it

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