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Contributo per l'affitto della casa dal Comune di Padova

Come fare per accedere all'agevolazione sul pagamento dei canoni di locazione

A sostegno del pagamento dell'affitto, ogni anno, viene indetto il bando per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione che risultano da contratti di affitto regolarmente registrati. Per il bando 2012 la Regione Veneto non ha ancora fornito le relative informazioni. Per conoscere maggiori dettagli contattare il Servizio politiche abitative del Comune di Padova: tel. 049 8204351, 8204356, 8204357.

In relazione all'ultimo bando 2011, possono partecipare tutti i residenti nel Comune di Padova che siano stati titolari, negli anni 2009 e 2010 o per parte degli stessi, di contratti di locazione stipulati ai sensi delle leggi nn. 392/78, 359/92 art. 11 c. 1 e 2, 431/98, limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto. E’ prevista una richiesta contestuale per gli anni 2009 e 2010. La domanda può essere presentata anche per un solo anno o parte di esso.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, anche per più contratti di locazione, nel caso si sia cambiato alloggio nel corso del 2009 e 2010. Non è ammessa la presentazione di più di una richiesta di contributo da parte di componenti dello stesso nucleo familiare: le domande multiple saranno escluse.

I richiedenti devono:
- essere residenti nel Comune di Padova;
- essere stati titolari, nel corso del biennio 2009 e 2010 o parte di essi, di contratti di locazione ad uso abitativo, ubicati nella Regione Veneto, registrati ai sensi delle leggi n. 392 del 27 luglio 1978, n. 359 dell'8 agosto 1992 (art. 11 commi 1 e 2) e n. 431 del 9 dicembre 1998 per alloggi occupati, nel biennio 2009 e 2010, dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, a titolo di residenza principale o esclusiva; non deve trattarsi di contratti di locazione stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado; i contratti devono riferirsi ad alloggi di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- non essere stati titolari, per l’anno di riferimento del bando (2009 e 2010) e al momento della presentazione della domanda, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui imponibile complessivo ICI sia superiore a € 49.938,42 oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l’alloggio, per disposizione dell’autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l’usufrutto sia, per legge, assegnato al genitore superstite;
- essere in possesso di un indicatore Isee-fsa (Indicatore situazione economica equivalente per il fondo sostegno all'affitto) non superiore a € 14.000; tale limite è elevato a € 16.100,00 per i nuclei composti da una sola persona altrimenti esclusi dal contributo regionale; a € 18.900,00 se la persona sola ha compiuto o compierà 65 anni entro la data di scadenza del Bando; a € 23.100,00 se il richiedente è persona sola e invalida; a € 25.900,00 se il richiedente è persona sola, invalida e ha compiuto o compierà entro la data di scadenza del Bando il 65° anno di età;
- avere il canone annuo di locazione che incida in misura non inferiore al 14% e non superiore al 70% sull'Isee-fsa;

Al fine di evitare l’esclusione di situazioni particolarmente meritevoli di sostegno, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall’Isee:
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate (sentenza Corte Costituzionale n. 387 del 4 novembre 1989);
- pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
- rendite erogate dall’INAIL per invalidità permanente;
- equo indennizzo di cui alla Legge 210/1992 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
- assegni periodici ricevuti per il mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;
- retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
- premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;

Nel caso di cittadini di Stati Terzi, essere in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità o attestazione la presentazione dell’istanza di rinnovo, senza che ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 comma 5 del d.lgsl 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189). Il requisito previsto dalla L. 133/2008 (assolvibile anche dal convivente) non preclude la presentazione della domanda; tuttavia le domande dei cittadini di paesi di Stati Terzi che non siano residenti in Veneto da 5 anni o in Italia da 10 anni, saranno finanziate esclusivamente con fondi comunali nel limite delle risorse disponibili;

Nel caso di cittadini stranieri, non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

L’alloggio per il cui contratto si chiede il contributo non può avere superficie netta superiore a 95 mq per famiglie fino a 3 componenti; la superficie viene incrementata di 5 mq per ogni componente. Per superfici che eccedono tale misura, viene operata una riduzione proporzionale all’eccedenza fino al 200% della superficie netta ammessa. Per tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto o compiano il 65° anno di età al 31 dicembre 2008 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione è stata rilevata nella dichiarazione Isee.

Il contributo finale, per l’anno 2009, verrà decurtato in misura pari alla detrazione per affitto operata in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2009. Per l’anno 2010, la detrazione per affitto operata in sede di dichiarazione dei redditi 2010, verrà trattenuta se tale informazione sarà raccolta prima della liquidazione del contributo.

Termini e modalità per la presentazione della domanda. Le domande devono essere presentate dal 4 aprile al 16 maggio 2011 - termine prorogato al 21 maggio - esclusivamente previo appuntamento telefonico da fissare presso uno dei Caaf convenzionati o presso il Comune – Servizio Politiche Abitative via Tommaseo, 60 - tel. 049 8204351 (vedi allegato nella sezione "Documenti" di questa scheda). I criteri di idoneità e le modalità di formazione della graduatoria vengono definiti, come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale, con provvedimento del Dirigente della direzione edilizia abitativa regionale.

Documentazione da presentare. Il modulo per la domanda viene consegnato e compilato direttamente durante l'appuntamento. Non è obbligatorio allegare alla domanda alcuna documentazione. Tuttavia, per evitare errori, sanzioni civili e penali o esclusione dal contributo, si consiglia al richiedente di recarsi all'appuntamento, preso telefonicamente, con un valido documento di riconoscimento e presentando i documenti indicati nel bando.

N.B.: come indicato nella deliberazione regionale n. 3527 del 30 dicembre 2010, i contributi relativi al biennio 2009-2010 verranno erogati rispettivamente nel 2011 e 2012. 

Per informazioni: Servizio Politiche Abitative - Settore Patrimonio Partecipazioni e Lavoro - Comune di Padova, via N. Tommaseo, 60 (terzo piano) - 35131 Padova, telefono 049 8204351, fax 049 8204350, orario: lunedì e mercoledì dalle 10:00 alle 12:00, giovedì dalle 15:15 alle 17:15, dirigente: dott. Claudio Gamba, responsabile ufficio e procedimento: dott.ssa Silvia Rocchini

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