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Lavoro

Dove e come richiedere la naspi: i centri per l’impiego della città e le modalità di domanda

Di seguito i servizi svolti, le sedi e i contatti in città e nei comuni capoluogo della provincia

I servizi offerti dai Centri per l'impiego del Veneto intendono incentivare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, favorendo l'inserimento lavorativo sul territorio.
I Centri sono gestiti da Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione del Veneto.

Attraverso il portale ClicLavoroVeneto.it è possibile accedere a servizi online per lavoro, formazione e istruzione.

Il Centro per l'impiego offre diversi servizi, tra cui:

  • preselezione: incontro tra domanda e offerta di lavoro, inserimento in banca dati dei curriculum e delle ricerche di personale da parte delle aziende;
  • sportello Eures: servizio europeo che si occupa di ricerca del personale e di lavoro nei paesi dell'Unione europea;
  • consulenza aziendale, utilizzo e valorizzazione di incentivi e agevolazioni nazionali e regionali previsti per favorire l'inserimento lavorativo;
  • orientamento: colloqui individuali di orientamento per favorire le scelte più idonee dei percorsi di formazione e inserimento lavorativo;
  • stage e tirocini: formazione e orientamento attraverso esperienze in azienda;
  • sportello Donna: servizio per favorire la riqualificazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo;
  • obbligo formativo: supporto ai giovani che abbandonano il ciclo scolastico. Vengono progettati percorsi individuali di reinserimento formativo;
  • rientro emigrati: servizio collegato con gli uffici emigrati in Argentina e Cile, per cercare una nuova occupazione agli emigrati che vogliono tornare in Veneto;
  • creazione d'impresa: servizio di prima informazione per chi vuole avviare un lavoro autonomo d'impresa;
  • mobilità interaziendale: sostiene il reinserimento dei lavoratori in stato di mobilità;
  • mobilità territoriale: per la collocazione in aziende del territorio provinciale di personale proveniente da altre zone;
  • postazioni di autoapprendimento e auto-informazione: postazioni informatiche per la compilazione del curriculum, collegamenti internet per corsi e opportunità lavorative e auto-apprendimento attraverso la partecipazione a corsi di formazione on-line.
  • Centri per l'impiego in Provincia di Padova

CPI DI CAMPOSAMPIERO
Piazza Castello, 35 – 35012
tel. 049 9811311
cpi.camposampiero@venetolavoro.it

CPI DI CITTADELLA
Vicolo del Folo, 2
Quartiere Borgo Bassano – 35013   
tel. 049 7301911
cpi.cittadella@venetolavoro.it

CPI DI CONSELVE
Via Traverso, 2 – 35026       
tel. 049 9864611
cpi.conselve@venetolavoro.it

CPI DI ESTE
Piazzale Ca' Pesaro, 2 – 35042         
tel. 0429 1964011
cpi.este@venetolavoro.it

CPI DI MONSELICE
Via Squero, 6/A – 35043     
tel. 0429 1963211
cpi.monselice@venetolavoro.it

CPI DI PADOVA
Sottopassaggio Saggin, 5 – 35131   
tel. 049 9866411
cpi.padova@venetolavoro.it

CPI DI PIOVE DI SACCO
Vicolo E. Ferrari, 1 – 35028
tel. 049 9812611
cpi.piovedisacco@venetolavoro.it

COORDINAMENTO D'AMBITO
Piazza Bardella, 12 – 35131 Padova
tel. 049 9866469
ambito.padova@venetolavoro.it
padova@pec.venetolavoro.it

UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO
P.zza Bardella, 12 (terzo piano) – 35131 Padova
tel. 049 9866421
L68.padova@venetolavoro.it

Il centro per l'impiego online

Il centro per l'impiego online permette di svolgere alcune pratiche e procedure direttamente dal portale ClicLavoro Veneto.

Gli utenti registrati al portale possono accedere ai seguenti servizi online:

  • Il mio cv per inserire il proprio curriculum nel caso non sia già stato rilasciato presso un Centro per l'Impiego;
  • Le mie pratiche per consultare l'elenco di tutte le pratiche, visualizzarne lo stato e le informazioni di dettaglio, scaricarne e stamparne il relativo documento;
  • Domanda Assegno per il Lavoro per inoltrare una richiesta di Assegno per il Lavoro ed esprimere la propria preferenza in merito all'ente privato presso il quale fruire dei servizi ad esso collegati;
  • Patto di servizio online riservato al personale precario della scuola;
  • Prenotazione appuntamenti per fissare un appuntamento con un Centro per l'Impiego;
  • Cerca offerte di lavoro per consultare e candidarsi alle offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l'Impiego;
  • IncontraLavoro per consultare e candidarsi alle offerte di lavoro pubblicate nell'ambito dell'iniziativa IncontraLavoro.
  • Assunzioni PA art. 16 per consultare e candidarsi agli avvisi relativi alle selezioni per assunzioni nella Pubblica Amministrazione ex art.16 L. 56/87.

Se si possiede una login con autenticazione forte, che viene rilasciata recandosi con un documento di identità presso il proprio Centro per l'Impiego, è possibile inoltre accedere, e modificare parzialmente, il proprio Fascicolo professionale, il documento che raccoglie tutte le informazioni relative alla storia professionale del lavoratore, dal percorso di istruzione e formazione alle esperienze lavorative, dalle aspirazioni professionali alle conoscenze e competenze, dallo status occupazionale ad altre informazioni di tipo amministrativo.

Contatti

Centro per l'impiego di Padova
sottopassaggio Saggin, 5 - 35129 Padova
telefono 049 9866411
email cpi.padova@venetolavoro.it

NASpI

Sociale per l'Impiego (NASpI) è l'ammortizzatore che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Sono destinatari di questa prestazione:

  • lavoratori dipendenti;
  • apprendisti;
  • soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, mentre i collaboratori coordinati e continuativi, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata Dis-Coll.

Requisiti

Per accedere alla NASpI è necessario essere lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario, ottenibile dietro presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale al rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda è in ogni caso necessario presentarsi presso il proprio Centro per l'Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. Sono esclusi dalla NASpI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, a meno che non i tratti di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito di una specifica procedura conciliativa. Possono essere ammessi alla fruizione della NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l'offerta economica del datore di lavoro;
  • far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
  • far valere trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Durata

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, quindi fino a un massimo di 24 mesi. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. La NASpI spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Chi intende avviare un'attività di lavoro autonoma o d'impresa individuale può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI.

Calcolo e misura della prestazione

L'importo mensile della NASpI è pari:

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per il 2019 pari a 1.221,44 euro);
  • al 75% dell'importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e il suddetto importo, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente con legge (per il 2019 pari a 1.328,76 euro).

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.

La prestazione decorre:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

Domanda

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente online, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro*.

Sospensione

La NASpI è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato non superiore a sei mesi instaurato in Italia o in uno stato estero, per la durata del rapporto di lavoro;
  • avvio di un'attività di tipo autonomo o parasubordinato non superiore a sei mesi; in questo caso è necessario, pena decadenza della prestazione, comunicare a Inps il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Decadenza

Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un'attività lavorativa subordinata da cui derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.145 euro) senza provvedere ad apposita comunicazione;
  • inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere ad apposita comunicazione;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
  • rifiuto di partecipare o partecipazione non regolare ad iniziative di politica attiva (quali ad esempio attività di formazione, tirocini ecc.) senza giustificato motivo;
  • mancata accettazione di un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità.

Con apposito decreto ministeriale del 10 aprile 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito il concetto di "offerta congrua" in base ai seguenti principi:

  • coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
  • distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  • durata dello stato di disoccupazione.

L'offerta si ritiene congrua quando: si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi; a tempo pieno o con orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro; retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

In base alla durata della disoccupazione, l'offerta si intende congrua quando dista fino a un massimo di 80 chilometri dal proprio domicilio o comunque raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

In caso di rifiuto senza giustificato motivo (malattia, gravidanza, servizio civile, gravi motivi familiari ecc.) di un'offerta congrua si applicano i meccanismi di condizionalità previsti dal Jobs Act, che possono comportare la perdita dello stato di disoccupazione e, di conseguenza, della NASpI.

Maggiori info

Per maggiori dettagli sulla NASpI è possibile consultare il D.Lgs n. 22/2015 disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, www.gazzettaufficiale.it, e la sezione dedicata del sito dell'Inps www.inps.it.

* Per fronteggiare l'emergenza coronavirus il decreto Cura Italia ha previsto la proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpI. Per eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro avvenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 la domanda può essere presentata entro 128 giorni dalla data di cessazione.

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