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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Quando si possono accendere i termosifoni: tutte le informazioni utili e gli orari

Accensione e utilizzo dell'impianto di riscaldamento, ecco le modalità da rispettare nella stagione invernale. La novità di quest'anno è il tipo di impianto posseduto: se non alimentati a gas naturale possono essere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile, altrimenti dal 22 ottobre al 7 aprile. Tutti i dettagli

Tutte le info dal sito Padovanet.it

Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, gli impianti di riscaldamento non alimentati a gas naturale possono essere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno.

La sola durata giornaliera di attivazione può essere derogata in alcuni casi previsti dal DPR n. 74/2013 quali ad esempio i sistemi di riscaldamento a pannelli radianti incassati nell'opera muraria. Al di fuori di tale periodo, solamente in presenza di situazioni climatiche che lo giustifichino, gli impianti termici possono essere attivati per una durata giornaliera non superiore alle 7 ore. Per più di 7 ore di accensione è necessario un provvedimento del Sindaco.

Le novità per la stagione invernale 2022/2023

ATTENZIONE: i soli impianti termici alimentati a gas naturale, per la stagione invernale 2022/2023, possono essere accesi dal 22 ottobre al 7 aprile, per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno. 

Al di fuori di tale periodo, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, è necessario un provvedimento del Sindaco per poter attivare tali impianti a gas per una durata giornaliera non superiore a 6 ore e mezza ossia metà di quella consentita in via ordinaria. Le disposizioni e le deroghe sia sul periodo che sulla durata giornaliera di accensione sono indicate nel Decreto del Ministro della transizione ecologica - approfondimento.

Temperatura

Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, la temperatura media dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare non può superare i 20° C + 2 di tolleranza (fanno eccezione: ospedali, case di cura ed altre tipologie di edifici indicati nel DPR 74/2013).
Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili la temperatura massima consentita è di 18°C + 2°C di tolleranza.
Tali disposizioni valgono per tutti gli impianti termici di riscaldamento, inclusi quelli alimentati a gas naturale.

IN EVIDENZA: con ordinanza del Sindacovalida dall'1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, le sopra indicate temperature medie sono abbassate di 1°C o 2°C a seconda del livello di allerta per il PM10 in vigore.
Approfondimento

Normativa di riferimento

  • L. n. 10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia d'uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili d'energia";
  • D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei consumi d'energia", in attuazione dell'art. 4 comma 4 delle Legge n.10/91” e ss.mm.ii;
  • D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e ss.mm.ii;
  • D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
  • D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 " Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari";
  • Decreto 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013" ;
  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 28 luglio 2014 “Approvazione delle disposizioni attuative sugli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 e dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello sviluppo economico. Riapprovazione del libretto di impianto”;
  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 2569 del 23 dicembre 2014 “Istituzione ed attivazione del catasto unico regionale degli impianti termici denominato "CIRCE - Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica", in attuazione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, regolamento in materia di impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
  • D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Riferimenti

Ufficio impianti termici - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova
Solo con prenotazione online dell'appuntamento:
prenotazione appuntamenti

Luogo Palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova
Telefono 049 8204831 - 049 8204740 - 049 8204812
Orario martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 solo con prenotazione online dell'appuntamento
Email ambiente@comune.padova.it
Responsabile del procedimento dott.ssa Seresin Ilaria
Sostituto del responsabile del procedimento avv. Laura Salvatore

Info web

Ulteriori info dal sito Padovanet.it

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