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Superbonus e detrazioni: entro il 30 settembre serve certificare lo stato di avanzamento dei lavori per i benefici fiscali

Vantaggi fiscali e superbonus: il vademecum dei commercialisti in vista della scadenza del 30 settembre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Sarà una giornata significativa per il Superbonus negli edifici quella del 30 settembre. È questa, infatti, la data entro cui i direttori lavori devono certificare l’avvenuta esecuzione del 30% dell’intervento complessivo dei lavori sull’immobile, per ottenere la detrazione del 110% per le spese sostenute dopo il 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Di quali interventi sugli immobili si tratta?

Sono gli interventi agevolabili commissionati dalle persone fisiche su: (I) edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, (II) unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.

Se non si raggiunge il 30% dei lavori al 30 settembre?

Il committente potrà portare in detrazione, con l’agevolazione Superbonus 110%, solamente le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

Come si determina il raggiungimento del 30% dei lavori?

Il direttore dei lavori deve certificare lo stato di avanzamento dell’intervento complessivo. Intervento complessivo significa: (I) a tutte le lavorazioni effettuate sull’unità immobiliare; (II) solamente alle lavorazioni agevolabili con detrazione Superbonus 110%. Nel caso (I) che riguarda tutte le lavorazioni effettuate sull’immobile, gli interventi da valutare all’interno del computo metrico sono rappresentati sia dalle opere agevolate Superbonus interessate dalla proroga, sia dalle altre opere agevolate, sia dalle opere non agevolate da qualsivoglia bonus.

Come conviene procedere?

Chiedere al direttore dei lavori di effettuare delle simulazioni per verificare se sia conveniente certificare il raggiungimento del 30% considerando la totalità delle lavorazioni, oppure considerando solamente le lavorazioni previste dal Superbonus 110%.

Chi rilascia la certificazione?

La certificazione del raggiungimento del 30% dei lavori deve essere rilasciata dal direttore dei lavori con un’apposita dichiarazione “basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.”

Perché è importante la certificazione?

La certificazione del 30% dell’intervento complessivo è necessaria per ottenere la proroga di tutti gli interventi agevolabili con il Superbonus 110% (riqualificazione energetica e adeguamento sismico). Nel caso di non raggiungimento del 30% dei lavori complessivamente considerati (inclusi quindi i lavori di riqualificazione energetica al 110% ed, eventualmente, tutti gli altri lavori), non sarà sufficiente, ad esempio, certificare il raggiungimento del 30% dei lavori di adeguamento sismico per portare in detrazione le stesse spese, in mancanza del raggiungimento del 30% dei lavori complessivamente considerati (inclusi quindi i lavori di riqualificazione energetica al 110% ed, eventualmente, tutti gli altri lavori). Inoltre, se invece che per la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, la certificazione è necessaria per presentare maggiori garanzie agli istituti di credito che dovranno analizzare tutta la documentazione necessaria per il diritto alla detrazione Superbonus.

Quando non serve la certificazione?

La certificazione dello stato di avanzamento dei lavori al 30% non dovrebbe essere necessaria soltanto qualora il committente depositi entro il 30 settembre 2022 la comunicazione di fine lavori presso lo Sportello Unico competente.

Cosa consigliano i commercialisti?

Data la possibilità da parte degli istituti di credito di richiedere la certificazione rilasciata dal direttore dei lavori del raggiungimento del 30% delle opere entro il 30 settembre 2022, si ritiene opportuno raccogliere ogni documento ritenuto idoneo a giustificare l’avvenuto raggiungimento della percentuale richiesta dalla normativa di legge, indipendentemente dall’eventuale rilascio da parte degli asseveratori tecnici dell’attestazione prevista ai sensi del comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020.

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