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Cronaca

Processo Iva sulla tariffa rifiuti: il Tribunale di Padova dà ragione a Etra in secondo grado

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Con una sentenza che dà ragione alle istanze di Etra, il Tribunale di Padova imprime una svolta alla questione dell'Iva sulla Tariffa Rifiuti.

LA CAUSA. Si tratta della causa, giunta al secondo grado di giudizio, presentata da un cittadino di Torreglia, a cui il Giudice di Pace, nel 2014, aveva concesso un risarcimento di 138,52 euro.
In quella fase Etra si era costituita chiamando in causa l'Agenzia delle Entrate, ma il giudice aveva stabilito che Etra risarcisse l'equivalente dell'Iva versata sulla Tia, dichiarando invece la carenza di giurisdizione in ordine alla richiesta della società.
Decideva di intervenire sul rapporto contribuente-gestore del servizio, ma non nei confronti dell''Agenzia delle Entrate, nelle cui casse le somme erano già state depositate.

IL RICORSO. Etra ha impugnato la sentenza, lamentandone il difetto di giurisdizione, sostenendo che il primo giudice fosse in difetto di competenza funzionale: non avrebbe potuto decidere sulla debenza o meno dell'IVA e comunque, ove il giudice avesse avuto competenza per intervenire sul risarcimento tra cittadino e gestore del servizio, avrebbe dovuto anche decidere sulla richiesta di manleva verso l'Agenzia delle Entrate.

IL SECONDO GRADO. Il 21 febbraio la nuova sentenza, che riforma quella di primo grado, accertando il difetto di giurisdizione del primo giudice. Secondo il Tribunale di Padova "Il Giudice di Pace non aveva il potere di giudicare" sulla debenza o meno dell'Iva sulla Tia, trattandosi di una pronuncia di competenza del Giudice tributario e "mancando agli atti una decisione definitiva sul punto".
Puntando il dito sull'assenza, ad oggi, di una chiara e univoca normativa in materia, il Giudice del Tribunale ha sancito che "solo allorchè sia acclarato dal Giudice Tributario che l'Iva non sia applicabile sulla Tia, il contribuente potrà adire il Giudice Ordinario e chiederne l'eventuale rimborso".

IL PUNTO DI VISTA DI ETRA. "Il Tribunale - commenta l'avvocato Andrea Levorato, presidente del Consiglio di Gestione di Etra - fa chiarezza su una vicenda che sta creando molta confusione nei cittadini: con questa sentenza si definisce come la Commissione Tributaria sia l'organismo competente a giudicare sulla questione, per coinvolgere il vero soggetto esattore, ovvero l'Agenzia delle Entrate, nelle cui casse sono state versate le somme che eventualmente dovranno essere restituite".
Etra infatti, attualmente non può disapplicare la normativa vigente, che prevede l'Iva sulla tariffa, pena risultare evasore fiscale.

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