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Cronaca

Processo Pfas, la Procura accoglie richiesta delle società idriche su imprescrittibilità dei reati ambientali

Nel secondo procedimento, Pfas 2, per i reati che vanno dal 2013 al 2017, la Procura ha accolto i rilievi fatti dal collegio difensivo delle società idriche che ha applicato una nuova norma per i reati ambientali che di fatto ne azzera la prescrizione

Il giudice per le udienze preliminari Roberto Venditti era chiamato a esprimersi nella mattinata di lunedì 12 ottobre presso il tribunale di Vicenza, sulla richiesta fatta dalla Procura di unire i due procedimenti, Pfas 1 con tredici imputati e Pfas 2 con otto imputati. Il giudice ha aggiornato l’udienza al 30 novembre. Nel secondo procedimento, Pfas 2, per i reati che vanno dal 2013 al 2017, la Procura ha accolto i rilievi fatti dal collegio difensivo delle società idriche che ha applicato una nuova norma per i reati ambientali che di fatto ne azzera la prescrizione.

Pfas 2

Una recente sentenza della Cassazione Penale del maggio scorso, infatti, la n. 13843/2020, recepisce una tesi sostenuta dalle difese dei Gestori del servizio idrico ancora durante le indagini preliminari, ritenendo che fatti come quello in contestazione costituiscono reati permanenti o eventualmente permanenti, che quindi non si prescrivono. Inoltre, nella seconda parte dell’inchiesta, il cosiddetto fascicolo “Pfas bis”, la procura ha applicato le nuove norme sui delitti ambientali, che prevedono la sanzione accessoria del ripristino ambientale. Si tratta di un’intuizione di uno dei legali che tutelano gli interessi dei gestori (avvocato Marco Tonellotto per Acque del Chiampo) recepite dai recenti atti della procura che la scorsa estate ha chiuso il fascicolo riconoscendo ai presunti responsabili dell’inquinamento dal 2013 al 2017 il reato 452- bis del codice penale e ora condivise anche dalla Cassazione. 

Imprescrittibilità

Di fatto si riconosce agli imputati la responsabilità della continuazione nel reato, che non si esaurisce nella sua fase iniziale, ma che si protrae nel tempo attraverso un’attività ininterrotta che in ogni momento riproduce la lesione del bene ambientale. In sostanza gli effetti che si sono sviluppati nell’inquinamento che si è esteso nel territorio sono essi stessi reato, non sono più solo “conseguenze”. La prosecuzione dell’inquinamento, che non si circoscrive solo ad una data cristallizzata nel tempo ma prosegue aggravando sempre più le condizioni delle acque, è un reato, ora chiaramente contestato appunto nell’inchiesta bis, che tendenzialmente non si prescrive mai.

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