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Cronaca Piazzola sul Brenta

Revoca all'attività per un agriturismo dell'Alta: il tar del Veneto dà ragione alla Provincia

Soranzo: “I requisiti per definirsi agriturismo sono chiari e precisi prova ne è la sentenza del tribunale che riconosce le ragioni di aver ritirato l’autorizzazione"

Il Tar del Veneto ha dato ragione alla Provincia di Padova che il 16 febbraio scorso ha revocato l’autorizzazione ad agriturismo nei confronti della società agricola “Casabella” di Piazzola Sul Brenta. Il provvedimento era stato notificato al titolare perché stava svolgendo attività di tipo non agrituristico.

LE VERIFICHE.

Durante l’accertamento compiuto il 4 ottobre 2016 dal servizio provinciale agricoltura in collaborazione con il corpo forestale dello stato e la guardia di finanza, era stato contestato al proprietario lo svolgimento di attività di geometra all’interno dei locali adibiti ad agriturismo, l’utilizzo dell’appartamento destinato ad alloggio agrituristico come propria residenza e la vendita al minuto di oggetti, accessori e materiali da piscina senza autorizzazione. 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.

 “I requisiti per definirsi agriturismo sono chiari e precisi – ha spiegato il presidente della Nuova Provincia di Padova Enoch Soranzo -  prova ne è la sentenza del tribunale che riconosce le ragioni della Provincia e la decisione di aver ritirato l’autorizzazione. Ricordo che lo scorso aprile c’era stata un’analoga sentenza confermando il buon operato degli uffici provinciali nella procedura contro El Fiò di Tavo di Vigodarzere.  La nascita e diffusione degli agriturismi deriva dalla volontà di salvaguardare le risorse ambientali e le usanze locali nell’ottica di incentivare lo sviluppo del turismo sostenibile e rurale. La Provincia ne ha sempre sostenuto, difeso e incentivato la valorizzazione perché strategica per il territorio e quindi ha il dovere di tutelare questo prezioso patrimonio”.

LA SENTENZA DEL TAR.

La sentenza emessa dal Tar del Veneto (sezione terza) è stata pubblicata lo scorso 28 luglio e rigetta in toto il ricorso presentato dalla società agricola che aveva impugnato la delibera provinciale. Durante l’accertamento ispettivo era emerso come lo stesso titolare non solo risiedesse nei locali destinati all’ospitalità agrituristica violando quanto stabilito dalle normative, ma svolgeva stabilmente l’attività di geometra nel medesimo indirizzo. Infine, erano in esposizione per la vendita oggetti e merci che non rientrano nell’attività tipica dell’agriturismo. Il titolare dell’agriturismo è stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in 2.500 euro.

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