rotate-mobile
Economia

Imu a Padova: quando, quanto e come si paga la nuova tassa

Tutte le informazioni per il pagamento dell'imposta municipale sugli immobili introdotta a partire da quest'anno

L'Imu è l'Imposta municipale propria che, dall'1 gennaio 2012, ha sostituito, per la componente immobiliare, l'Ici (Imposta comunale sugli immobili) e l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari relativi a immobili non locati.

CHI PAGA:
- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.

QUANDO SI PAGA:
- prima rata entro il 18 giugno 2012 (la data indicata dalla normativa è il 16 giugno che però è un sabato, pertanto la scadenza è rinviata al primo giorno feriale successivo);
- seconda rata entro il 17 dicembre 2012 (la data indicata dalla normativa è il 16 dicembre che però è una domenica, pertanto la scadenza è rinviata al primo giorno feriale successivo).
N.B.: l'imposta dovuta per la sola abitazione principale, comprese le pertinenze, può essere versata in tre rate anziché in due. In questo caso, con l'acconto di giugno si versa un terzo dell'imposta relativa all'abitazione principale e un altro terzo entro il 17 settembre (il 16 è domenica). Il saldo infine dovrà essere effettuato, come nell'ipotesi di versamento in due rate, entro il 17 dicembre sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

DOVE E COME SI PAGA:
L'acconto deve essere versato esclusivamente mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica).

Il versamento dell'Imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, va effettuato esclusivamente a favore del Comune. Per gli altri immobili il versamento dell'Imposta dovuta deve essere eseguito per metà a favore del Comune e per metà a favore dello Stato. Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato. In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Padova: G224.

L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24 (es. euro 39,4 per altri fabbricati - quota Comune, ed euro 39,4 per altri fabbricati - quota Stato, si arrotondano entrambi a 39 euro).

L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.

BASE IMPONIBILE:
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.

- Fabbricati: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati. Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). I moltiplicatori da applicare sono:
Categoria catastale dell'immobile      Tipologia      Moltiplicatore Imu
 A (tranne A/10)      abitazioni      160
 A/10      uffici e studi privati      80
 B      collegi, scuole, ospedali, etc.      140
 C/1      negozi e botteghe      55
 C/2 C/6 C/7      magazzini, autorimesse, tettoie      160
 C/3 C/4 C/5      laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro      140
 D (tranne D/5)      alberghi, teatri, etc.      60
 D/5      banche e assicurazioni      80

ATTENZIONE: il progetto del Governo di calcolare l'imposta sui metri quadri anziché sui vani non riguarda l'Imu per l'annualità corrente.

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso l'Agenzia del Territorio (via Turazza 39, zona Stanga, tel. 049 7811411) o allo sportello catastale decentrato Arianna (via Fra' Paolo Sarpi, 2 - tel. 049/8204671, fax 049/8237707). Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito www.agenziaterritorio.it. Si ricorda che, se non sono stati effettuati interventi edilizi all'immobile, la rendita catastale è rimasta invariata.

- Terreni agricoli: il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110.

- Aree fabbricabili: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2012.

ALIQUOTE:
Con l'acconto di giugno si versa il 50% dell'imposta dovuta, applicando le aliquote di base e le detrazione previste.
- Abitazione principale e relative pertinenze - aliquota dello 0,4% con un massimo di 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale come sotto specificato;
- fabbricati rurali ad uso strumentale - aliquota dello 0,1%
- tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili - aliquota di base dello 0,76%
Nel caso si scelga di versare in tre rate l'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, l'aliquota dello 0,4% è applicabile anche alla seconda rata di settembre.

ABITAZIONE PRINCIPALE:
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e  risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ne consegue che:
- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
- viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
- l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.

PERTINENZE:
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6 si applicherà, ad una, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale.

DETRAZIONE:
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimora e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400.
La detrazione di 200 euro, esclusa la maggiorazione per i figli, si applica anche:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

CASI PARTICOLARI:
- Anziani o disabili in ricovero permanente. All'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, potrà essere applicata solo a saldo, se previsto nel regolamento, l'aliquota ridotta e la detrazione previste per l'abitazione principale. Pertanto in acconto l'imposta dovrà essere versata con l'applicazione dell'aliquota base (0,76%).
- Coniugi separati/divorziati. Nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'imposta è interamente dovuta dal coniuge assegnatario dell'immobile.

IMMOBILI RURALI:
- se accatastati:
sono soggetti all'imposta sulla base della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti, con aliquota dello 0,76% o, se abitazioni principali, dello 0,4%; con aliquota dello 0,2% se ad uso strumentale; per questa tipologia di immobili, la prima rata è versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta;
- se non accatastati: i fabbricati ancora iscritti al catasto terreni dovranno essere censiti al catasto fabbricati entro il 30/11/2012. E' previsto il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO: Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile.

IMMOBILI INAGIBILI: Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile.

IMMOBILI IN USO GRATUITO: Sono soggetti all'imposta con aliquota di base dello 0,76%, senza detrazione.

IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI AIRE: Sono soggetti all'imposta con aliquota di base dello 0,76%, senza detrazione.

IMMOBILI LOCATI: Sono soggetti all'imposta con aliquota di base dello 0,76%, senza detrazione, anche quelli a canone concordato.

TERRENI AGRICOLI: Sono previste riduzioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, in misura percentuale a seconda del valore del terreno (art. 4, comma 5, decreto legge 16/2012). Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.

ESEMPI DI CALCOLO:
- Abitazione principale con rendita catastale di euro 800, con pertinenza di euro 50, possesso al 100% per 12 mesi, con un figlio di 21 anni residente nell'immobile:
850 x 1,05 x 160 = 142.800 (base imponibile)
142.800 x 0,4% = 571,20 - detrazione di 250 = 321,20 (imposta su base annua)
321,20 : 2 = 160,60  arrotondato a 161 (imposta da versare in acconto)
Nel mod. F24 indicare euro 161 con codice 3912 (Abitazione principale e relative pertinenze)

- Negozio di cat. C/1 con rendita catastale di euro 1.000, possesso al 100% per 12 mesi:
1000 x 1,05 x 55 = 57.750 (base imponibile)
57.750 x 0,76% = 438,90 (imposta su base annua)
438,9 : 2 = 219,45 (imposta da versare in acconto, di cui la metà pari a euro 109,73, arrotondato a 110, al Comune, e l'altra metà allo Stato).
Nel mod. F24 indicare euro 110 con codice 3918 (Altri fabbricati/quota Comune) e 110 con codice 3919 (Altri fabbricati/quota Stato)

SPORTELLI IMU: Gli sportelli forniscono informazioni generali sulle imposte Imu/Ici e sono disponibili per il calcolo dell'imposta.
- Sportello Imu in Prato della Valle: Lo sportello fornisce assistenza agli utenti per i soli immobili posseduti a Padova e soggetti ad Imu. Settore Tributi del Comune di Padova, Prato della Valle, 98/99, telefono 049 8205821 fax 049 8205803, orario di ricevimento al pubblico: lunedì dalle 9:00 alle 13:30, martedì dalle 15:00 alle 17:00, giovedì dalle 10:00 alle 15:00, venerdì dalle 9:00 alle 13:30. Per garantire la sicurezza e la qualità del servizio di accoglienza, l'ufficio potrà disporre un accesso limitato ai propri locali. Orario di risposta telefonica: martedì e mercoledì dalle 9:00 alle 13:30, giovedì dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 17:00, e-mail portaleimu@comune.padova.it oppure portaleici@comune.padova.it
- Sportelli decentrati: Attivi da maggio a metà giugno solo su appuntamento contattando, il mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30, il numero 049 8205806. Presso la sede del Consiglio di quartiere 4 Sud-Est via Guasti, 12/c - Guizza. Pesso la sede del Consiglio di quartiere 2 Nord via Curzola, 15 - Arcella

CALCOLO DELL'IMU ONLINE

MODELLO F24 (con istruzioni)

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Imu a Padova: quando, quanto e come si paga la nuova tassa

PadovaOggi è in caricamento