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Imu 2012 del comune di Padova: quanto, come e quando si paga

Dopo l'acconto di giugno, per il saldo, l'imposta dovuta su base annua deve essere ricalcolata applicando le aliquote deliberate dal Comune e sottraendo quanto già versato in acconto

L'Imu è l'Imposta municipale propria che, dall'1 gennaio 2012, ha sostituito, per la componente immobiliare:
- l'Ici - Imposta comunale sugli immobili;
- l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari relativi a immobili non locati.

CHI. Sono soggetti passivi dell'Imu:
- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

QUANDO. I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:
- prima rata entro il 18 giugno 2012
- seconda rata entro il 17 dicembre 2012 (la data indicata dalla normativa è il 16 dicembre che però è una domenica, pertanto la scadenza è rinviata al primo giorno feriale successivo).
N.B.: l'imposta dovuta per la sola abitazione principale, comprese le pertinenze, può essere versata in tre rate anziché in due. In questo caso, con l'acconto di giugno si versa un terzo dell'imposta relativa all'abitazione principale e un altro terzo entro il 17 settembre (il 16 è domenica). Il saldo infine dovrà essere effettuato, come nell'ipotesi di versamento in due rate, entro il 17 dicembre sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

DOVE E COME. L'acconto deve essere versato esclusivamente mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica). Il saldo deve essere versato mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica); il bollettino di c/c postale previsto dall'art. 13, comma 12, del d.l. 201/11 che disciplina l'IMU, potrà essere utilizzato  qualora venga emanato in tempo utile il relativo decreto ministeriale;  di questo sarà data informazione. Il versamento dell'Imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ATER), va effettuato esclusivamente a favore del Comune. Per gli altri immobili il versamento dell'Imposta dovuta deve essere eseguito parte a favore del Comune e parte a favore dello Stato.

I CODICI. Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi secondo i seguenti codici:
3912      Abitazione principale e relative pertinenze
3913      Fabbricati rurali ad uso strumentale
3914      Terreni (quota Comune)
3915      Terreni (quota Stato)
3916      Aree fabbricabili (quota Comune)
3917      Aree fabbricabili (quota Stato)
3918      Altri fabbricati (quota Comune)
3919      Altri fabbricati (quota Stato)
3923     Interessi da accertamento
3924     Sanzioni da accertamento
In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Padova: G224. L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24 (es. euro 39,4 per altri fabbricati - quota Comune, ed euro 39,4 per altri fabbricati - quota Stato, si arrotondano entrambi a 39 euro). L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.

BASE IMPONIBILE. Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.
- Fabbricati: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). I moltiplicatori da applicare sono:
 Categoria catastale dell'immobile     Tipologia     Moltiplicatore Imu
 A (tranne A/10)     abitazioni     160
 A/10     uffici e studi privati     80
 B     collegi, scuole, ospedali, etc.     140
 C/1     negozi e botteghe     55
 C/2 C/6 C/7     magazzini, autorimesse, tettoie     160
 C/3 C/4 C/5     laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro     140
 D (tranne D/5)     alberghi, teatri, etc.     60
 D/5     banche e assicurazioni     80
La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso l'Agenzia del Territorio (via Turazza 39, zona Stanga, tel. 049 7811411) o allo sportello catastale decentrato Arianna (via Fra' Paolo Sarpi, 2 - tel. 049/8204673, fax 049/8237707).
Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito www.agenziaterritorio.it.
Si ricorda che, se non sono stati effettuati interventi edilizi all'immobile, la rendita catastale è rimasta invariata.

- Terreni agricoli: il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110.
- Aree fabbricabili: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2012.

ALIQUOTE. Con l'acconto di giugno si deve versare il 50% dell'imposta dovuta, applicando le aliquote di base e le detrazioni stabilite dal decreto legge 201/2011:
 - Abitazione principale e relative pertinenze - aliquota dello 0,4% con un massimo di 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale come sotto specificato;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale - aliquota dello 0,2%
-  tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili - aliquota di base dello 0,76%
Nel caso si scelga di versare in tre rate l'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, l'aliquota dello 0,4% è applicabile anche alla seconda rata di settembre.
Aliquote per il versamento a saldo

A saldo, occorre ricalcolare l'imposta annua complessivamente dovuta sulla base delle seguenti aliquote e detrazioni deliberate dal Comune e sottrarre quanto già versato in acconto:
- abitazione principale e relative pertinenze - 0,4%(invariata rispetto all'acconto) detrazione per abitazione principale e relative pertinenze - euro 200
N.B. L'aliquota e la detrazione, ai sensi dell'art. 2 del regolamento  comunale, si applicano anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Elevazione da euro 200 ad euro 250 della detrazione nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale del soggetto passivo una persona invalida in misura pari o superiore al 74% alle condizioni previste dall'art. 3 del regolamento comunale.
- fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,1%
- immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998 n. 431 ed alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova - 0,76% (escluse le pertinenze, che scontano l'aliquota del 1,02%)
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER - 0,58%
- tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili - aliquota del 1,02%

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