Permesso di costruire - edilizia residenziale

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo, emesso dal Comune, che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.

Secondo il Testo unico sull'edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380) il permesso di costruire è necessario per:

1) gli interventi di nuova costruzione;
sono da considerarsi tali:

  • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero  l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della  sagoma esistente;
  • gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
  • la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  • l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (v. art. 87 e segg. del D.lgs. 259/2003);
  • l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
  • gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
  • la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di  lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, che sono destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;

3) gli interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante) che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso o modificazione della sagoma degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42. Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Scia (Scia alternativa al permesso di costruire).

Chi può fare richiesta

La domanda  di permesso deve essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell'intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione).

Modalità di invio della pratica

La pratica deve essere presentata esclusivamente collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.

Modalità per il rilascio

Il permesso di costruire viene rilasciato se l'intervento è conforme alla vigente disciplina urbanistico edilizia e a tutta la restante normativa di settore avente incidenza con l'attività edilizia (normativa di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, efficienza energetica, ecc).
Dopo l'acquisizione dei pareri degli Enti o dei Settori comunali competenti, il permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente responsabile. L'avviso di rilascio è notificato al richiedente.
Il ritiro del permesso avviene solo in modalità telematica, entro 120 giorni dalla data di notifica dell'avviso di rilascio. Il permesso non ritirato nei termini decade.

Tempi

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento esegue l'istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, formulando una proposta di provvedimento. Il termine dell'istruttoria può essere raddoppiato per progetti particolarmente complessi su motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Il permesso è rilasciato dal dirigente entro 30 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento.

Decorso inutilmente il termine di 90 giorni complessivi per l'adozione del provvedimento conclusivo, la domanda si intende accolta (c.d. silenzio-assenso). 
Se l'immobile è interessato da vincoli ambientali, paesaggistici o culturali il procedimento viene concluso con l'adozione di un provvedimento espresso; se sussiste parere negativo dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, viene comunicato al richiedente il diniego della domanda.

Il termine per l'istruttoria è interrotto entro 30 giorni se viene effettuata, dal responsabile del procedimento, la richiesta di documenti ad integrazione della documentazione presentata e ricomincia a decorrere per intero dalla data di invio della documentazione. Lo stesso termine può essere sospeso nel caso in cui il responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario.

Il procedimento e i tempi di rilascio sono disciplinati dall'art. 20 del DPR 380/2001.

Durata del permesso

L'inizio dei lavori deve avvenire entro 1 anno dal rilascio del permesso e deve essere comunicato al Comune. I lavori devono essere ultimati entro 3 anni dall'inizio. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto. Se le opere non risultano ultimate nei termini di validità deve essere presentata una nuova richiesta di permesso o una Dia alternativa, oppure una Scia se le opere residue possono essere realizzate con la Scia.

L'efficacia temporale del permesso è disciplinata dall'art. 15 del DPR 380/2001.

Costi

I costi del permesso di costruire sono:

  • il contributo di costruzione, il cui importo viene determinato in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, secondo le tariffe determinate nel Disciplinare per l'applicazione del contributo di costruzione (approvato con deliberazione di C.C. n. 87 del 24/10/2011).
  • i diritti di segreteria, pari a euro 210 se si tratta di permesso ordinario, pari a euro 280 se si tratta di permesso in sanatoria;
  • i diritti di sopralluogo tecnico pari a euro 30;
  • la cartellina di progetto pari a euro 15;
  • l'imposta di bollo pari a euro 16.

Il pagamento del contributo di costruzione viene effettuato presso una qualsiasi agenzia della Cassa di Risparmio del Veneto della città di Padova consegnando l'avviso di rilascio del permesso, in cui viene specificato l'importo dovuto. Gli altri versamenti (diritti di segreteria, bollo, diritti di sopralluogo) possono essere eseguiti direttamente presso lo Sportello pratiche edilizie. Prima del ritiro del permesso deve essere versato il contributo di costruzione.

Approfondimento "Pagamenti Sue"

Rateizzazioni

Se l'ammontare del contributo è complessivamente superiore a euro 3.000, può essere rateizzato mediante deposito, al momento del ritiro del permesso, di fidejussione o polizza fideiussoria. La fidejussione deve essere preventivamente verificata dall'ufficio Entrate del Settore Edilizia Privata.
L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria può essere versato in quattro rate semestrali, delle quali la prima va versata all'atto del ritiro del permesso e le altre tre rispettivamente entro sei, dodici e diciotto mesi dalla suddetta data.
Il costo di costruzione va versato in due rate: la prima, pari al 30% dell'importo, deve essere corrisposta entro 6 mesi dalla data di ritiro del permesso di costruire, la seconda, pari al 70%, entro 60 giorni dall'ultimazione delle opere. In caso di ritardato versamento delle singole rate si applicano le sanzioni previste dall'art. 42 del DPR 380/2001.

Comunicazione di inizio e fine lavori

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Prima di iniziare i lavori è necessario presentare la comunicazione attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it
Allegati alla comunicazione:

  • documentazione riferita all'impresa esecutrice dei lavori;
  • documentazione in materia di opere in cemento armato;
  • documentazione in materia di contenimento dei consumi energetici.

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
A lavori ultimati è necessario presentare comunicazione attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it
Allegati alla comunicazione: attestato di qualificazione energetica, se previsto.

Rinnovo del permesso di costruire

OPERE NON ULTIMATE NEL TERMINE TRIENNALE PER LA FINE LAVORI
comunicazione attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it
Allegati: attestazione pagamento di 210 euro per diritti di segreteria e marca da bollo. Vedere "Pagamenti Sue"   

MANCATO INIZIO LAVORI NEL TERMINE ANNUALE O MANCATO RITIRO
comunicazione attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it
Allegati: attestazione pagamento di 210 euro per diritti di segreteria e marca da bollo. Vedere "Pagamenti Sue"   

Cambio di intestazione

Per richiedere il cambio intestazione del permesso di costruire è necessario collegarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it

Allegati: attestazione pagamento di 70 euro per diritti di segreteria. Vedere "Pagamenti Sue"   

Normativa di riferimento

  • D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
  • L.R. n. 61 del 27 giugno 1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Riferimenti

Unità territoriali
Settore Edilizia Privata - Comune di Padova
Luogo palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova
Telefono 049 8204707