Autocertificazione: cos'è e come funziona
Modalità di presentazione, termini di validità e altre informazioni sulle dichiarazioni in sostituzione dei certificati
La legge consente che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi aderiscono, si possano presentare apposite dichiarazioni in sostituzione dei certificati (cosiddette "autocertificazioni"). È previsto che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso, o che comunque essi stessi siano tenute a certificare, ma devono accettare le dichiarazioni o acquisire i dati direttamente presso l'amministrazione che li detiene facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari.
COME SI PRESENTA. Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e la si presenta o la si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec. La firma non va autenticata né va allegata copia del documento di identità del dichiarante.
CHI PUÒ DICHIARARE:
- cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.
CASI PARTICOLARI:
- minori: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
- interdetti: può dichiarare il tutore;
- inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
- chi non sa e non può firmare: deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
- chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
VALIDITÀ. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:
- per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
- per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).
I DOCUMENTI PER CUI PUÒ ESSERE RICHIESTA
MODULI PER DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
INFORMAZIONI. Ufficio anagrafe - Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Decentrati - Comune di Padova, piazza dei Signori, 23 - 35139 Padova, telefono 049 8205725 - fax 049 8205793, orario: da lunedì a sabato dalle 8.15 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17, e-mail anagrafe@comune.padova.it