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Martedì, 16 Aprile 2024
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Patente di guida: tutte le informazioni

Come ottenere la patente per autoveicoli e motoveicoli

La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli viene rilasciata dagli uffici periferici del dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex Motorizzazione). E' possibile sostenere gli esami in qualsiasi Stato dell'Unione Europea dove si abbia la residenza normale (luogo in cui una persona dimora per almeno 185 giorni all'anno). La patente è valida anche come documento di riconoscimento (D.P.R. n. 445/2000 art. 35, pubblicato in G.U. n. 42 del 20/02/01).

Tipologie patenti

Dal 19 gennaio 2013 sono diventate efficaci le modifiche al Codice della Strada che riguardano le patenti di guida. Le nuove categorie di patenti sono 15:

  1. Patente AM: può essere conseguita a 14 anni e abilita alla guida di ciclomotori a due o tre ruote e quadricicli leggeri (fino a 18 anni non è possibile trasportare passeggeri);
  2. Patente A1: può essere conseguita a 16 anni e abilita alla guida di motocicli a due o tre ruote di cilindrata massima 125 cc e di potenza massima fino a 11 kW, i tricicli fino a 15 kW di potenza e le macchine agricole con velocità fino a 40 km/h;
  3. Patente A2: può essere conseguita a 18 anni e abilita alla guida di motocicli a due o tre ruote di potenza massima fino a 35KW;
  4. Patente A: può essere conseguita a 20 anni se si è già titolari di patente A2 da almeno due anni, altrimenti a 24 anni e abilita alla guida di motocicli a due o tre ruote senza limiti di potenza;
  5. Patente B1: può essere conseguita a 16 anni e abilita alla guida di quadricicli non leggeri;
  6. Patente B: può essere conseguita a 18 anni e abilita alla guida di autoveicoli con 8 posti a sedere escluso il conducente di massa a vuoto fino a 3.500 kg, delle macchine agricole e della macchine operatrici;
  7. Patente BE: può essere conseguita a 18 anni e abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice che può essere guidata con patente B e di un rimorchio la cui massa, insieme a quella della motrice, non superi i 4.250 kg;
  8. Patente C1: può essere conseguita a 18 anni e abilita alla guida di autoveicoli con massa superiore a 3.500 kg ma inferiore a 7.500 kg;
  9. Patente C1E: può essere conseguita a 18 anni e abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice che può essere guidata con patente C1 e di un rimorchio la cui massa superi i 750 kg;
  10. Patente C: può essere conseguita a 21 anni e abilita alla guida di autoveicoli con massa superiore a 3.500 kg;
  11. Patente CE: può essere conseguita a 21 anni e abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice che può essere guidata con patente C e di un rimorchio con massa superiore a 750 kg;
  12. Patente D1: può essere conseguita a 21 anni e abilita alla guida di veicoli destinati al trasporto di persone (non più di 16 oltre al conducente) e di lunghezza massima di 8 metri;
  13. Patente D1E: può essere conseguita a 21 anni e abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice che può essere guidata con patente D1 e di un rimorchio la cui massa superi i 750 kg;
  14. Patente D: può essere conseguita a 24 anni e abilita alla guida di veicoli destinati al trasporto di persone con rimorchio di massa non superiore a 750 kg;
  15. Patente DE: può essere conseguita a 24 anni e abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice che può essere guidata con patente D e di un rimorchio con massa superiore a 750 kg.

Requisiti

Fisici e psichici
Per ottenere la patente occorre sottoporsi ad una visita medica di controllo del proprio stato fisico e psichico. La visita deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, al quale sono attribuite funzioni in materia medico-legale. La visita può, inoltre, essere effettuata da un medico inserito in particolari ambiti del servizio sanitario (medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ecc.)
Per alcune particolari categorie di persone (mutilati e minorati fisici, persone su cui, dopo l'esito degli accertamenti clinici, sono sorti dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida, ecc.), l'esame deve essere sostenuto davanti alle commissioni mediche locali, costituite in ogni provincia presso le Aziende sanitarie locali.

Morali
La patente di guida è revocata, dal Prefetto, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono, o sono stati, sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive. La patente viene revocata anche alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l'utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Modalità

Per il rilascio e il rinnovo della patente di guida è necessario sottoporsi a visita medica.
Nel caso in cui la patente sia scaduta, al momento della visita è necessario presentare un documento di identità valido.

Dove fare la visita medica a Padova

Le visite mediche possono essere effettuate presso il:
Dipartimento di prevenzione, servizio di igiene e sanità pubblica dell'Ulss 16
via Ospedale, 22 - Padova
telefono 049 8214239; prenotazioni telefoniche al numero 840 000664

Casi Particolari
Le visite mediche devono essere effettuate dalla Commissione medica locale nei casi di:
- certificati medici per persone affette da deficit visivi, uditivi, minorazioni degli arti, colonna vertebrale, anomalie somatiche, malattie cardiovascolari, metaboliche, del sistema nervoso ecc;
- visite di revisione disposte dal Prefetto e/o dal Dipartimento dei trasporti terrestri (a seguito di incidenti stradali e di controlli);
- visite per la conferma della patente superiore, conducenti che hanno superato i limiti di età (60 anni per titolari id patente D1 - D1E - D - DE per i i titolari di patente C - CE).

Per informazioni: Commissione medica locale
segreteria presso Dipartimento di prevenzione, servizio di igiene e sanità pubblica
via Ospedale, 22 - Padova
orario sportello unico per la consegna delle domande e per la prenotazione: da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 11.

Patente a punti

Ad ogni patente rilasciata viene assegnato un punteggio iniziale di venti punti, registrato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il punteggio iniziale diminuisce se vengono commesse delle violazioni per le quali il Codice della strada, in aggiunta alle altre sanzioni, prevede la detrazione di punti.
Ulteriori informazioni (dal sito www.trasporti.gov.it).

Cambio di residenza sulla patente

Sulla patente non viene più indicata la residenza del titolare.
Nella domanda di residenza (iscrizione anagrafica o cambio di abitazione) i titolari di patente di guida e/o intestatari di veicoli (auto, motocicli, rimorchi, ciclomotori) devono dichiarare i dati per l'aggiornamento del nuovo indirizzo sui documenti dei veicoli (carta di circolazione ecc.).
Il Comune trasmette i dati all'ufficio operativo della Motorizzazione (Ministero infrastrutture e trasporti) che, entro 180 giorni dalla conclusione del procedimento, invia, al nuovo indirizzo, i tagliandi adesivi da applicare sul libretto di circolazione.

Attenzione: per tutte le informazioni sullo stato della trasmissione dei tagliandi, in caso di non ricevimento degli stessi, o per segnalazione di errori, rettifiche o integrazione di dati, contattare il numero verde 800232323.

Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Codice della Strada" e successive modifiche.

Per informazioni

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