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Martedì, 23 Aprile 2024
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Come e dove richiedere la separazione/divorzio a Padova

Di seguito tutti i dettagli utili per portare a buon fine una richiesta di separazione/divorzio, ma anche una possibile modifica alle precedenti condizioni

Di seguito due modalità messe a disposizione del comune di Padova pe concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio:

  1. separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile;
  2. separazione e divorzio: trascrizione della negoziazione assistita da avvocati

Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile

Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali

Dettagli

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Modalità

Fase istruttoria
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.

Entrambi i moduli possono essere:

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità necessari.

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.

Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Costi

All'atto della redazione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16 per mezzo bollettino postale consegnato dall’ufficio matrimoni.

Info web

https://www.padovanet.it/informazione/separazione-e-divorzio-di-fronte-allufficiale-di-stato-civile

Separazione e divorzio: trascrizione della negoziazione assistita da avvocati

Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio davanti all'avvocato

Dettagli

L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge n.162/2014, che prevede, all’art.6, la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge).
Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3, c.3, L.104/1992) e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta, mentre nel secondo caso (presenza di figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della Repubblica si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
Nell’accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Modalità

Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta tassativamente entro 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al:

  • Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;
  • Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;
  • Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero

Per il Comune di Padova, la consegna può avvenire:

  • con presentazione al Protocollo Generale del Comune;
  • con presentazione all’ufficio Matrimoni (vedi paragrafo "Per informazioni"); con trasmissione a mezzo posta a:
    Comune di Padova – Servizio Stato Civile e Aire
    piazza dei Signori, 23 – 35139 Padova
  • a mezzo Pec al seguente indirizzo: statocivile@pec.comune.padova.it

Attenzione: la documentazione trasmessa a mezzo Pec dovrà essere corredata dalla prescritta firma digitale dell’avvocato.
Nell'ipotesi di mancato invio, da parte di almeno uno degli avvocati, della documentazione completa e corretta nel termine indicato dalla legge è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria.

Tempi

Il provvedimento viene trascritto e annotato sull'atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’Ufficio matrimoni.

Costi

Il servizio è gratuito.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
  • Legge n. 162 del 10 novembre 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile";
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

Riferimenti

ufficio matrimoni - Servizio Stato Civile - Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento - Comune di Padova
Luogo piazza dei Signori, 23 (ultimo piano) - 35139 Padova
Telefono 049 8205705 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 13:30)
Orario riceve solo su appuntamento
Email matrimoni@comune.padova.it
PEC statocivile@pec.comune.padova.it
Responsabile del procedimento dott.ssa Marina Caliaro
Sostituto del responsabile del procedimento dott.ssa Maria Luisa Ferretti

Info web

https://www.padovanet.it/informazione/separazione-e-divorzio-trascrizione-della-negoziazione-assistita-da-avvocati

https://www.padovanet.it/famiglia-sociale-e-sport/separazionedivorzio

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