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Ici nel Comune di Padova: detrazioni ed esenzioni

Tutti i casi particoli per i quali è prevista l'esenzione o la detrazione dell'imposta comunale

L'abitazione principale, che salvo prova contraria coincide con la residenza anagrafica, non è più soggetta all'Ici. La detrazione ordinaria di euro 103,29 si applica quindi alle sole abitazioni principali che non sono state escluse dall'imposta, cioè quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nonché quelle possedute da cittadini italiani residenti all'estero, non locate.

CASI PARTICOLARI
- Immobili di interesse storico e artistico (D. Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", già L. 1089/39). Per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile si calcola su una rendita determinata applicando le tariffe d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui si trova l'immobile (sempre aumentata del 5%). N.B. i fabbricati con vincolo indiretto (previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 42/04, già art. 21 L. 1089/1939) sono esclusi dall'agevolazione.

- Immobili inagibili. Un immobile non utilizzato è considerato inagibile ai fini Ici quando è dichiarato tale dall'ufficio tecnico comunale con provvedimento dirigenziale oppure quando è diroccato, fatiscente, pericolante e/o in stato di degrado igienico-sanitario ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale Ici e come tale dichiarato dal contribuente con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Dalla data di presentazione della dichiarazione oppure dalla data dei provvedimenti comunali, ove esistenti, l'imposta dovuta su quell'immobile è ridotta alla metà, sempre che l'immobile risulti effettivamente non utilizzato.

- Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione. Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Ici è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione. Il contribuente che intende avvalersi del servizio di consulenza presso lo sportello Ici deve essere già a conoscenza del valore dell'area edificabile. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Ici si paga assumendo come imponibile il valore catastale del fabbricato.

- Immobili rurali o non più rurali. L'Agenzia del territorio individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono alla iscrizione in catasto con oneri a carico dell'interessato. Le rendite catastali dichiarate o attribuite hanno validità a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, o, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta. Tra i requisiti previsti per poter considerare rurale l'immobile vi è, per il possessore, la qualifica di imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese delle Camere di Commercio.

- Immobili di categoria catastale "E". Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1 (stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, etc.), E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Spetta ai soggetti intestatari dichiarare in Catasto tali immobili. Le rendite catastali dichiarate o attribuite hanno validità a decorrere dall'1 gennaio 2007.

- Immobili esenti. Sono esenti i fabbricati posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di culto), purché tali attività non abbiano natura esclusivamente commerciale. Ai sensi del Regolamento comunale sull'Ici, l'esenzione non si applica alle aree fabbricabili e agli immobili che non siano posseduti oltre che utilizzati dall'ente non commerciale.

Immobili oggetto di contratto a canone concordato. Si rammenta che per poter usufruire dell'aliquota agevolata occorre:
    · che il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, sottoscritti in data 11/11/2004 e 25/2/2008 (sono escluse le altre tipologie di contratto previste dalla legge)
    · che il contratto sia stipulato con persona fisica e che sia registrato
    · che l'inquilino assuma la residenza anagrafica nell'immobile
    · che il contratto venga trasmesso all'Ufficio Ici, anche via fax o e-mail o posta ordinaria
    · che il contratto sia completo di dati catastali dell'immobile e della scheda di determinazione del canone.

Al fine di agevolare l'ufficio nella sua ordinaria attività di verifica, il proprietario dell'immobile è tenuto ad informare l'ufficio (anche per e-mail o fax) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro conduttore anch'egli residente).

Si rammenta che i proprietari di abitazioni concesse in locazione al Comune di Padova per emergenze abitative (ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 9/12/1998, n. 431) beneficiano di una detrazione pari all'ammontare dell'imposta dovuta. Per maggiori informazioni sulle locazioni  rivolgersi al Settore Patrimonio, Partecipazioni e Lavoro.

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