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Tasi 2014 del Comune di Padova Tutte le scadenze e le aliquote

Le informazioni utili sul tributo per i servizi indivisibili: acconto, modalità per il calcolo, come e quando si paga

Nei prossimi giorni sarà recapitata, ad un campione di contribuenti, una lettera informativa sulla Tasi. Ad alcuni verrà comunicato che nulla è dovuto per effetto delle detrazioni deliberate dal consiglio comunale mentre altri verranno invitati al pagamento della somma precalcolata, utilizzando il modello F24 allegato alla lettera. Le lettere sono state elaborate sulla base dei dati anagrafici e catastali in possesso dell'ufficio. Se la situazione reale non è quella indicata nella lettera (ad esempio il valore della rendita catastale e/o la percentuale di possesso sono diversi) è necessario ricalcolare il tributo dovuto (è disponibile la calcolatrice online).

INFO. Per informazioni sull'invio e sul contenuto delle lettere informative (ad es. per difformità riscontrate sulla propria situazione catastale o anagrafica) si può contattare il numero: 049 8205817. La lettera sarà recapitata da parte della società Nexive, presumibilmente entro il 30 settembre. Nel caso in cui il contribuente non la riceva, potrà procedere autonomamente al calcolo del dovuto, utilizzando la calcolatrice online o contattando l'ufficio.

COS'È LA TASI. La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla legge di stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni. Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 55 del 4 agosto 2014, ha approvato le aliquote della Tasi ed il relativo regolamento. Per il Comune di Padova, la Tasi si applica alle abitazioni principali e agli altri immobili a queste assimilati, come più sotto riportato in dettaglio. Non si applica ad altre tipologie di immobili già soggetti ad Imu, come quelli locati o a disposizione, negozi, capannoni, aree edificabili, in quanto l'aliquota per essi deliberata è zero.

CHI PAGA. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Per il 2014, nel comune di Padova, la Tasi deve essere pagata dai proprietari o titolari di diritto reale nonché dai detentori sulle abitazioni principali e le altre tipologie specificate nella tabella delle aliquote (vedi paragrafo "Aliquote"). Detenzione: quando l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal possessore (è il caso ad esempio dei conduttori di immobili locati), il regolamento comunale Tasi prevederebbe in linea generale anche una quota del tributo a carico dei detentori (il 10%); per il Comune di Padova, tuttavia, l'aliquota deliberata per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari a zero. Pertanto, salvo casi particolari (come gli alloggi sociali o gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), i detentori sono esclusi dal pagamento della Tasi per l'anno 2014. Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 L. 27/12/2013 n. 147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

QUANDO SI PAGA. I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate: prima rata entro il 16 ottobre 2014; seconda rata entro il 16 dicembre 2014. È comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza.

DOVE E COME SI PAGA. Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale. N.B. Dal 1° ottobre 2014 il pagamento dei modelli F24 superiori a 1000 euro potrà essere effettuato solo  in via telematica (come previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 66/2014). Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono: 3958 per abitazione principale e relative pertinenze; 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale; 3960 per aree fabbricabili; 3961 per altri fabbricati. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta. Codice comune. In tutti i casi deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del comune di Padova: G224. Bollettini postali. È stato approvato il modello di bollettino postale per il pagamento della Tasi. Decimali. La Tasi va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del modello F24. Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.

QUANTO SI PAGA. Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota. La base imponibile è la stessa dell'Imu e cioè: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati. I moltiplicatori da applicare sono:               

Categoria catastale dell'immobile    Tipologia    Moltiplicatore Imu 
A (tranne A/10) abitazioni     160
A/10       uffici e studi privati    80
B collegi, scuole, ospedali, etc. 140
C/1 negozi e botteghe    55
C/2 C/6 C/7    magazzini, autorimesse, tettoie   160
C/3 C/4 C/5 laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro   140
D (tranne D/5) alberghi, teatri, etc. 65 
D/5     banche e assicurazioni    80

Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2 con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000).

ALIQUOTE 2014. In acconto si versa il 50% del dovuto applicando le seguenti aliquote e detrazioni:

aliquote casi di applicazione
2,6 per mille ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 (fabbricati di lusso) E RELATIVE PERTINENZE
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8, A9 e relative pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (Imu)
2,7 per mille ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (Imu)
2,7 per mille ANZIANI E DISABILI
abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze,  come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (Imu)
2,7 per mille CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
2,7 per mille FORZE DI POLIZIA
unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
2,7 per mille COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze
2,7 per mille ALLOGGI SOCIALI
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
1 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
0 per mille

ALTRI IMMOBILI
tutte le restanti fattispecie diverse da quelle sopraelencate (cioè seconde case, negozi, capannoni industriali, immobili locati, abitazioni in uso gratuito a genitori e figli, aree edificabili)

DETRAZIONI. Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze con rendita complessiva (rendita catastale unità abitativa + pertinenze) pari o inferiore a € 600,49, la detrazione è pari all'imposta dovuta. Se la rendita complessiva risultante in catasto (rendita catastale unità abitativa + pertinenze) supera € 600 l'imposta è dovuta sull'intera rendita. Es. Abitazione con rendita catastale euro 550: esente. Abitazione con rendita catastale euro 1200: la base imponibile su cui calcolare l'imposta è euro 1.200 x 1,05 x 160 = 201.600 x 0,27% = euro 544,32 = (Tasi da versare per il 2014) : 2 = 272,16 arrotondato a 272 (Tasi da versare in acconto). Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze con rendita complessiva (rendita catastale unità abitativa + pertinenze) compresa tra € 600,50 ed € 1300, si applica una detrazione pari ad € 50 per ciascun figlio, di età non superiore a ventisei anni, dimorante e residente nell'abitazione principale. Es. Abitazione con rendita catastale euro 1.200; figlio residente di 20 anni residente e dimorante. Euro 1.200 x 1,05 x 160 = 201.600 x 0,27% - euro 50 = euro 494,32 = (Tasi da versare per il 2014) : 2 = 247,16 arrotondata a 247 (Tasi da versare in acconto). Se, nel corso dell'anno, il figlio compie 26 anni o trasferisce la sua residenza, la detrazione spetta fino alla data del compleanno o del trasferimento di residenza (es. compimento del 26° anno il giorno 4 aprile, detrazione spettante per tre mesi = 50 x 3/12 = 12,5 euro. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione per i figli spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

CASI PARTICOLARI. Immobili in uso gratuito: la Tasi non si applica all'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che la utilizzano come abitazione principale (ai sensi dell'art. 3 bis del Regolamento Imu). Coniugi separati/divorziati: per l'immobile assegnato a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in caso di contitolarità del possesso, l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.

DICHIARAZIONE TASI. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. La dichiarazione sarà messa a disposizione dal Comune in seguito.

CALCOLO TASI ONLINE. Principali riferimenti normativi: regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (Tasi); deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 4 agosto 2014 (estratto); decreto legge 9 giugno 2014, n. 88; decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68.

SPORTELLI TASI. L'ufficio provvederà, nei prossimi giorni, all'invio, ad un campione di contribuenti, di una informativa Tasi con allegato il mod. F24 precompilato. E' già comunque disponibile la calcolatrice online con la stampa del mod. F24 di pagamento (v. alla voce "calcolo online"). Lo sportello Imu/Tasi di Prato della Valle fornisce assistenza agli utenti per i soli immobili posseduti a Padova e soggetti ad Imu/Tasi. Lo sportello è disponibile per il calcolo dell'imposta ed assicura assistenza per il calcolo fino ad un massimo di due conteggi per contribuente, purché il contribuente sia in possesso della rendita catastale; i calcoli per conto di terzi, nel limite sopraindicato, possono essere effettuati solo con la visura catastale e la delega del soggetto interessato.

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