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Green pass: tutti i chiarimenti e le istruzioni per l’uso di Appe

In caso di violazione (consumo e/o servizio al tavolo all’interno senza essere in possesso di green pass) può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. Tutte le info dal sito https://www.appe.pd.it/green-pass-istruzioni-per-luso/

A fronte delle numerose richieste di informazioni giunte da parte degli associati, Appe ha pensato di pubblicare una serie di chiarimenti circa le modalità di verifica, esenzioni, indicazioni e suggerimenti.

A quali attività si applica

Il decreto legge 105/2021 cita espressamente, tra gli altri, i «servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio» ricomprendendo quindi la generalità dei pubblici esercizi (ristoranti, bar, pizzerie, locali serali, pub), ma anche agriturismi, circoli privati e, in assenza di deroghe specifiche, anche mense, autogrill, ecc.

Come si presenta il green pass

Il green pass consiste in un “qr-code” che può essere presentato in due modalità: visualizzato sullo schermo di un telefonino/tablet, oppure stampato su carta.

Come si legge il green pass

In entrambi i casi (su display o cartaceo), fotografando il codice con l’apposita applicazione “VerificaC19” comparirà l’esito della certificazione: valida o non valida.

  • Nel primo caso, oltre all’esito positivo della certificazione, compariranno anche nome e cognome e data di nascita dell’intestatario della certificazione. Qualora non si conosca la persona che si ha di fronte, occorre quindi confrontare i dati della certificazione con quelli di un documento d’identità (carta d’identità, patente, passaporto). Una volta verificata l’identità della persona, la stessa può accedere all’esercizio.
  • Nel secondo caso, non viene mostrato il motivo dell’invalidità della certificazione: potrebbe essere alterata, scaduta, oppure potrebbe trattarsi di un problema tecnico/informatico.

L’applicazione

L’app “VerificaC19” è gratuita e si può scaricare da Playstore (per sistemi Android, richiesta versione 8 o superiore) o Appstore (per sistemi Apple, richiesta versione 12.1 o superiore). L’applicazione, una volta installata, funziona anche in assenza di collegamento internet.
Attenzione: qualora il telefonino adibito alla lettura delle certificazioni, fornisse continui esiti di invalidità o malfunzionamenti, si suggerisce di disinstallare e reinstallare l’applicazione: in qualche caso a non funzionare, infatti, è l’app di verifica, che restituisce risultati errati.

Chi può e deve leggere le certificazioni

Sono tenuti al controllo del green pass i titolari dei pubblici esercizi, quando l’accesso prevede l’obbligo del possesso da parte dei clienti (in pratica, quando è previsto il consumo seduti e al chiuso). Allo stesso modo, è previsto l’obbligo di green pass per la partecipazione a feste per cerimonie, spettacoli, eventi sportivi, musei, sagre e fiere, convegni e congressi, sale gioco e altro ancora. In tal caso, la verifica spetta ai titolari delle attività o ai proprietari dei luoghi/locali presso i quali si svolgono le attività.
Attenzione: la dicitura “sale gioco” va intesa in senso ampio, per cui ricomprende anche le aree gioco all’interno dei pubblici esercizi.

La delega della verifica a terzi

La persona (titolare dell’esercizio, proprietario o possessore del locale o dell’area dove si svolge l’evento, ecc.) può delegare a terzi l’attività di verifica. Tale delega deve essere conferita con atto formale, sottoscritto da entrambi (delegante e delegato) che contenga anche le istruzioni per lo svolgimento dell’attività. A tal fine, Appe ha preparato un apposito fac-simile da scaricare (link alla fine dell’articolo). La delega va tenuta in esercizio, a disposizione delle autorità in caso di eventuali controlli.

Esenzioni – attenzione alle cerimonie

Non sono soggetti a obbligo di green pass i minori di 12 anni e persone esentate per motivi di salute (con relativo certificato medico).

Attenzione: la legge n. 106 di conversione del decreto legge “Sostegni-bis” ha introdotto l’esenzione dal possesso di green pass per i bambini al di sotto di 6 anni d’età, per la partecipazione alle feste conseguenti a cerimonie, ma solo se vi sono al massimo 60 partecipanti.
Siamo pertanto di fronte alla situazione per cui due atti legislativi dello Stato (il decreto legge 105 del 23 luglio e la legge n. 106 sempre del 23 luglio) disciplinano in modo diverso la stessa fattispecie (l’esenzione dal green pass):

  • il decreto legge afferma che sono esentati dal green pass i minori di 12 anni per l’accesso ai «servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio»;
  • la legge afferma che sono esentati i minori di 6 anni, ma solo se la festa conseguente alla cerimonia ha al massimo 60 partecipanti, indipendentemente dal fatto che la festa si svolga all’aperto o al chiuso.

Esempi pratici

Dalla lettura delle due norme si presume quanto segue.

Feste sia al chiuso che all’aperto:

  • obbligo di green pass per tutti se vi sono più di 60 partecipanti (anche per i neonati);
  • esenzione per i minori di 6 anni se vi sono meno di 60 partecipanti.
  • Normale ristorazione:
  • al tavolo, al chiuso: obbligo di green pass per tutti, tranne che per i minori di 12 anni;
  • al tavolo, all’aperto: non serve alcun green pass;
  • in piedi (e/o al bancone), sia al chiuso che all’aperto: non serve alcun green pass.

Verifica e privacy

La verifica del green pass e del documento d’identità del possessore sono semplici visualizzazioni e, pertanto, non considerabili “trattamento dei dati” ai fini della normativa sulla privacy: il cliente, pertanto, non può giustificare la mancata esibizione del green pass e/o del documento appellandosi a tale normativa. Rimangono vietate la fotocopia, fotografia, trascrizione o registrazione dei documenti e delle informazioni visualizzati.

Accesso ai locali per motivi diversi dal consumo

Non ci sono impedimenti per il cliente seduto all’esterno (che, pertanto, non è soggetto all’obbligo di green pass) che chieda di poter accedere all’esercizio per pagare il conto alla cassa, per utilizzare i servizi igienici o per altri motivi: l’obbligo di green pass è previsto esclusivamente «per il consumo al tavolo» e, pertanto, per qualsiasi altro motivo è possibile entrare nei locali anche senza certificato, ovviamente con mascherina e igienizzando le mani, rispettando quindi le norme anticovid in vigore.

Sanzioni

In caso di violazione (consumo e/o servizio al tavolo all’interno senza essere in possesso di green pass) può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Titolari e dipendenti

Al momento (ma le norme potrebbero cambiare) non è previsto alcun obbligo vaccinale, né di possesso di green pass, a carico degli operatori (titolare, soci, collaboratori, dipendenti, ecc.) che lavorano nell’ambito del pubblico esercizio. Rimane ovviamente l’obbligo di mantenere indossata la mascherina, sia in caso di servizio all’interno che all’esterno dei locali
Attenzione: il datore di lavoro non può acquisire, neppure con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Pertanto, in assenza di una specifica valutazione del medico competente, il datore di lavoro in via generale non può sanzionare il lavoratore in caso di mancata vaccinazione. Allo stesso modo, il datore di lavoro non può “pubblicizzare” il fatto che tutti i lavoratori dell’esercizio siano vaccinati, in quanto si viola la normativa sulla privacy, tra l’altro con particolare gravità in quanto le informazioni di carattere sanitario sono considerate dati “particolari” (ex dati “sensibili”).

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria APPE (tel. 049.7817222 – email appe@appe.pd.it).

Il cartello informativo per i clienti

Appe ha predisposto un cartello informativo, da esporre all’ingresso dell’esercizio, per informare i clienti delle modalità di accesso previste dalla vigente normativa. L’esposizione non è obbligatoria, ma consigliata, anche per agevolare le eventuali necessarie operazioni di verifica.

Materiale da scaricare

Scarica la locandina da esporre

Modello fac-simile di delega per la verifica del green pass

https://www.appe.pd.it/green-pass-istruzioni-per-luso/

Ricordiamo che dal 6 agosto per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche dovrai esibire il tuo "green pass". 
Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

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