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Coppa Italia C, giudice sportivo: Padova multa di 5mila euro, finale di ritorno a porte chiuse

Le decisioni dell'organo giudicante della Lega Pro faranno discutere: finale a porte chiuse per i siciliani e 10mila euro di ammenda. Multa anche per la società biancoscudata di 5mila euro

Il giudice sportivo chiude il Massimino di Catania. Sono ufficiali le decisioni del giudice sportivo della Lega Pro per quanto riguarda gli episodi di Catania e Padova. Obbligo di disputare la finale del prossimo 2 aprile a Catania a porte chiuse e 10000 euro di ammenda per i siciliani, mentre per i biancoscudati 5000 euro di multa. 

Squalificati anche Welbeck del Catania (con 500 € di ammenda) e il vice capitano biancoscudato Nico Kirwan. Di seguito il testo integrale del comunicato: 

Società PADOVA AMMENDA DI EURO 5000 Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, dei tifosi e degli addetti ai servizi (considerate le modalità dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e rilevato che non si sono verificate conseguenze (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

Società CATANIA OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 10.000 DI AMMENDA
Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del CATANIA. Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in concreto, la ritardata ripresa del gioco dopo l'intervallo di circa 4 minuti a causa, peraltro, dell’invasione di campo da parte di un numero consistente di tifosi ospiti. Inoltre, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi e d egli addetti ai servizi (considerate le modalità dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e hanno provocato danni all’impianto sportivo.

Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell'art. 25 cit., impone l'inflizione, congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell'individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e) e cioè l'obbligo a carico della Società Catania di disputare una o più gare a porte chiuse, oltre all'irrogazione di un'ammenda. La congrua graduazione della sanzione, commisurata alla gravità dei fatti scrutinati, appare quella di seguito indicata.

Ritenuta la continuazione, la misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). La misura medesima è attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.

Per l’effetto, commina la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse e di euro 10.000 di ammenda.

Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della gara successiva di Coppa Italia Serie C che la Società CATANIA disputerà dopo la data di pubblicazione della presente decisione (Finale di Ritorno Coppa Italia Serie C del 2 aprile 2024).

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