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Case popolari a Padova: i criteri necessari per ottenerla

L'elenco dei requisiti fondamentali per ottenere un alloggio in area Peep

Per poter acquisire un alloggio in area Peep (Piano edilizia economico popolare) bisogna possedere i seguenti requisiti:

- avere la residenza anagrafica o la sede lavorativa nel Comune di Padova o nei comuni limitrofi;
- avere un reddito imponibile del nucleo familiare non superiore a euro 31.000 (calcolato con le modalità previste dall'art. 21 della legge 457 del 1978).

Viene considerata l'ultima dichiarazione dei redditi presentata (DPR 322/1998). Per verificare il rispetto di tale limite si devono seguire alcune modalità:
- gli eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione (imponibile ricavato dalla dichiarazione dei redditi) vanno ridotti del 40%;
- l'importo deve essere sommato ad eventuali redditi diversi (lavoro autonomo - fabbricati - terreni - ecc.);
- dal totale ottenuto si detraggono euro 516,46 per ogni figlio a carico;
- il risultato finale non deve superare euro 31.000;
- non deve possedere alcun altro alloggio, adeguato al nucleo familiare, nel Comune di Padova o in zone  limitrofe;
- avere cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione europea oppure cittadinanza di un altro stato purché in possesso dei requisiti previsti (vedi decreto legislativo 286 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", titolarità di carta di soggiorno oppure permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro subordinato o autonomo).

I requisiti 3) e 4) sono riferiti all'intero nucleo familiare.

Per alloggio adeguato si intende quello composto da un numero di vani, esclusi gli accessori e la cucina se inferiore a mq 14, pari a quello dei componenti il nucleo familiare e, comunque, non inferiore a due vani.

Gli assegnatari delle cooperative devono possedere i requisiti necessari alla data della deliberazione di assegnazione provvisoria dell'alloggio, da parte del consiglio di amministrazione, purché sussista data certa e la stessa sia successiva al rilascio del permesso di costruire, o al momento dell'atto definitivo di assegnazione.
Gli acquirenti da imprese di costruzione, o loro consorzi, devono possedere i requisiti necessari alla data di stipulazione del contratto preliminare, purché sussista data certa e sia successiva al rilascio del permesso di costruire, o alla data della stipulazione dell'atto di compravendita.

L'ufficio Peep del Settore Patrimonio, partecipazioni e lavoro effettua i controlli sul possesso dei requisiti soggettivi alla data scelta dall'assegnatario/acquirente, in caso di mancato rispetto dei requisiti soggettivi viene avviata la procedura di decadenza parziale nei confronti della cooperativa/impresa con conseguente perdita dell'alloggio da parte dell'assegnatario/acquirente.

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