Ferragosto in Prato della Valle, serie di divieti in vista della festa: multe di 300 euro per i trasgressori
L'ordinanza firmata dal sindaco Sergio Giordani serve a “prevenire e contrastare le situazioni potenziali di criticità per l’ordine pubblico e la sicurezza”
“Divieto di vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine, divieto di introdurre, portare e utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni)”. Il lungo oggetto dell'ordinanza comunale parla chiaro. E si riferisce alla festa di Ferragosto in Prato della Valle.
L'ordinanza
Una scelta necessaria e doverosa per “prevenire e contrastare le situazioni potenziali di criticità per l’ordine pubblico e la sicurezza”: così si legge nell'ordinanza datata 8 agosto e firmata dal sindaco Sergio Giordani. In cui peraltro si ricorda che l’articolo 12 comma 1 del vigente regolamento di polizia urbana prevede che “a salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica”.
Il divieto
Ecco dunque le zone interessate dai divieti, con tanto di orari: “Il Sindaco ordina dalle ore 19 del 15 agosto alle ore 5 del 16 agosto, nell’area di Prato della Valle e vie adiacenti quali: via Cesarotti, piazza del Santo, via Orto Botanico, via Donatello, via Briosco, via Belludi, via Cavazzana, tratto compreso tra Prato Valle e via Sanmicheli, via Ferrari, P.le Rabin, via Carducci, C.so Vittorio Emanuele nel tratto da Prato Valle a via Mario, C.so Umberto I, nel tratto da Prato della Valle a via Rudena, il divieto di somministrazione, vendita e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine, nonché il divieto di introdurre, portare ed utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni)”.
Le multe
Postilla finale, sempre contenuta nell'ordinanza: “L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma l bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con determinazione del pagamento in misura ridotta in euro 300”. Una multa cospicua, insomma. Decisamente meglio evitarla...