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Economia

Lista Falciani, a Treviso ribaltata l’interpretazione giuridica

I dati della lista possono essere utilizzati per indagini fiscali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Le informazioni contenute nella cosiddetta “Lista Falciani” sono utilizzabili ai fini dell’attività di accertamento fiscale. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che, con due distinte sentenze, ha rigettato il ricorso presentato da alcuni contribuenti residenti nella Marca contro gli avvisi di accertamento emessi dalla Direzione Provinciale delle Entrate di Treviso, che contestavano la mancata dichiarazione di capitali e attività finanziarie detenute all’estero per un totale, tra maggiori imposte, interessi e sanzioni, di 360mila euro circa in un caso e di quasi due milioni di euro nell’altro.

Precedenti sentenze avevano stabilito l’inutilizzabilità dei dati contenuti nella lista a causa del metodo di acquisizione non conforme alle norme. La lista infatti è stata consegnata alla magistratura francese dopo esser stata trafugata da un tecnico informatico della filiale di una banca con sede in Svizzera.

La Commissione Tributaria di Treviso, in due distinte sentenze, ha considerato pienamente legittima l’acquisizione dei dati, giudicandola “conseguente ad una rituale richiesta all’Amministrazione Fiscale francese, inoltrata attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale nel pieno rispetto delle procedure e dei trattati”. In particolare l’acquisizione è avvenuta nell’ambito della collaborazione informativa internazionale prevista dalle direttive europee e dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia.

La Commissione ha inoltre affermato che le categorie proprie del processo penale, secondo cui elementi probatori acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge sono inutilizzabili dal punto di vista processuale, non possano essere pedissequamente trasposte nel giudizio tributario. Infatti, da un lato non vi è alcun diritto del contribuente italiano alla segretezza di un conto bancario estero non dichiarato, dall’altro l’acquisizione dei dati non sarebbe avvenuta in violazione di norme italiane, tantomeno ad opera dell’Amministrazione fiscale italiana.

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